E’ entrato in vigore l’accordo Stato/regioni sulla formazione obbligatoria dei lavoratori in materia di sicurezza e salute sul lavoro. In tale accordo sono contenute le procedure per adempiere agli obblighi di formazione dei lavoratori secondo quano previsto dall’art 37 del d.lgs.81/2008.

Con riferimento all’Accordo sopra citato, si comunica che è vigente l’obbligo di sottoporre ad un corso di formazione sicurezza sul lavoro tutti i lavoratori secondo quanto di seguito riportato:

  • tutte le aziende con lavoratori o soci lavoratori, sono obbligate ad adempiere all’Accordo Stato/Regioni, rimane invece facoltativa la formazione per i collaboratori famigliari;
  • tutti i lavoratori devono essere sottoposti a Corso di formazione sicurezza sul lavoro (compresi i lavoratori atipici e quelli assunti a tempo determinato);
  • è previsto che ogni lavoratore sia sottoposto ad un Corso di formazione sicurezza sul lavoro che si compone di

 

  1. formazione generale di 4 ore (per qualsiasi tipo di azienda)
  2. alla quale si aggiunge una formazione specifica di durata variabile a seconda del settore di appartenenza dell’azienda;

Il tipo di Corso di formazione sicurezza sul lavoro dipende dal livello di rischio dell’azienda, in questo modo:

  • la durata minima complessiva del Corso di formazione sicurezza sul lavoro è di 8 ore per  Aziende a BASSO RISCHIO, Es. ambulanti, alberghi, commercio al dettaglio, bar, ristoranti, piccoli artigiani, suddivise in 4 ore di formazione generale valida per qualsiasi settore + 4 ore di formazione specifica a seconda del settore di appartenenza
  • 12 ore Aziende a MEDIO RISCHIO, Es. Agricoltura, pubblica amministrazione, suddivise in 4 ore di formazione generale valida per qualsiasi settore + 8 ore di formazione specifica a seconda del settore di appartenenza.
  • 16 ore Aziende a ALTO RISCHIO, Es. Edilizia, suddivise in 4 ore di formazione generale valida per qualsiasi settore + 12 ore di formazione specifica a seconda del settore di appartenenza.

Non sono sottoposti a formazione (generale e specifica) i lavoratori per i quali il datore di lavoro possa documentare di aver già svolto alla data del 11.01.2012 una formazione nel rispetto delle leggi vigenti e del contratto di lavoro, per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento;
per i lavoratori già in servizio, nel caso non avessero in precedenza fatto alcuna formazione, è necessario adeguarsi immediatamente. Per i neo assunti la formazione dovrà essere fatta anteriormente o entro 60 giorni dall’assunzione.
La formazione prevista nell’accordo 26.12.2012 non comprende gli ulteriori obblighi di formazione/addestramento disposti dal D.lgs.81/2008 per alcuni rischi specifici (es: attrezzatur particolari, agenti chimici, rumore, vibrazioni, movimentazione manuale dei carichi, usodei D.P.I., ecc.) e per le specifiche figure aziendali (RSPP, RLS, addetto alla sicurezza, addetto antincendio, addetto primo soccorso, carrellisti, …) i quali andranno conseguentemente trattati a parte.
La sanzione prevista per l’inadempienza p l’arresto da 2 a 4 mesi o l’ammenda da 1200 a 5200 euro.

La formazione ricevuta ha validità 5 ANNI, dopodichè verranno effettuati corsi di aggiornamento di identica durata.

Per le Aziende con grande numero di lavoratori è prevista una formula cumulativa che prevede che ogni 5 addetti, ne venga formato uno gratuitamente.